Gioacchino
Calapai Dip. clinico sperimentale di Medicina e Farmacologia, Università di Messina |
In Europa le informazioni che riguardano indicazioni, efficacia e sicurezza dei prodotti a base di erbe medicinali sono spesso valutate da differenti punti di vista e filtrate da differenti opinioni secondo l'esperienza e le tradizioni dei singoli paesi, e questo crea pure ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e alla libera concorrenza del mercato. La Direttiva 24/EC nel 2004 costituisce la nuova base regolatoria per i prodotti a base di erbe medicinali: per "medicinale vegetale" intende qualsiasi prodotto medicinale contenente come ingrediente attivo esclusivamente una o più sostanze erbacee o una o più preparazioni erbacee (succhi, estratti, tinture ecc.), o una o più di tali sostanze in combinazione con una o più preparazioni. Inoltre, modificando la 2001/83/EC, stabilisce che questi prodotti necessitano di una speciale autorizzazione alla loro immissione nel mercato europeo. I risultati delle sperimentazioni pre-cliniche e degli eventuali studi clinici saranno valutati prima della registrazione, e non dovranno tuttavia essere prodotti ex-novo se il richiedente può dimostrare che gli ingredienti del prodotto, sulla base della letteratura scientifica, hanno un uso ben stabilito e posseggono un livello accettabile di sicurezza e di efficacia. Per molte erbe medicinali tuttavia mancano studi numericamente consistenti, e la direttiva 24/EC/2004 affronta la questione fornendo ai produttori una via alternativa di registrazione semplificata. Così in futuro avremo una divisione dei prodotti medicinali vegetali in due categorie: medicinali vegetali con uso ben stabilito e prodotti medicinali vegetali tradizionali. Per la prima categoria le autorizzazioni al commercio saranno date per quelle indicazioni per le quali sia stata dimostrata l'efficacia clinica da uso ben stabilito e utilizzate nella normale pratica medica. Limitazioni nelle indicazioni invece sono state stabilite per i cosiddetti medicinali vegetali tradizionali, per i quali sarà concessa l'autorizzazione per indicazioni che non necessitano della supervisione del medico (automedicazione). Inoltre, dovranno essere stati commercializzati da 30 anni di cui 15 in almeno un paese europeo.
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